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Quanto costa svolgere delle investigazioni bancarie in Italia su una persona fisica o giuridica?

In linea di massima, il costo per indagini bancarie in Italia varia in base alla complessità’ e comunque da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 900 oltra iva.

Quanto costa svolgere delle investigazioni bancarie all’estero ?

-il costo per indagini bancarie all’estero   varia in base al paese: in Europa compreso paesi membri da un minimo di euro 1.200 al massimo di euro 3.000 oltre  iva per nominativo.

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In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per operatore ha un costo minimo di € 60 (iva e spese escluse).

                                   

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Antonio Conte sarebbe stato truffato dal fondo Kidman, società londinese dal valore di 1 sterlina e senza autorizzazione a operare nel Regno Unito, con il classico schema Ponzi: a fronte di forti investimenti, l’allenatore reclama mancati pagamenti per 30 milioni.

Non è di certo il miglior momento per Antonio Conte. Come se non bastasse la cocente sconfitta in finale di Europa League e le voci di un suo addio all’Inter, adesso è uscita fuori anche la storia di una truffa finanziaria che il mister avrebbe subito.

A fronte di forti investimenti, quello che al momento è l’allenatore più pagato di tutta la Serie A si è dovuto rivolgere a un Tribunale londinese per reclamare il mancato pagamento di 30 milioni che gli erano dovuto entro giugno 2020.

A ricostruire questa complessa vicenda , di  come il mister sia stato truffato con il classico schema Ponzi da Massimo Bochicchio, che a marzo 2019 ha dato vita alla Kidman Asset Management dal valore di 1 sterlina.

Antonio Conte non sarebbe l’unico vip a essere stato truffato da questo misterioso fondo di investimento, che a quanto pare non aveva neanche l’autorizzazione della FCA, l’organo di vigilanza finanziaria del Regno Unito.

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Conte e la truffa del fondo Kidman

La vicenda della truffa nei confronti di Antonio Conte è, purtroppo, molto frequente negli ambienti della finanza. Deus ex machina di tutta questa storia è Massimo Bochicchio che, dopo aver lavorato, per la HSBC, ha usato il nome della banca per attirare gli investitori.

Tutto questo nonostante che Kidman Asset Management non fosse autorizzata dalla FCA, avesse il valore di 1 sterlina e la sua nascita è in pratica riconducibile all’inizio della truffa in cui è incappato il mister dell’Inter.

“I soldi raccolti risultavano parcheggiati su un conto di deposito di HSBC cosa che faceva credere agli investitori che ci fosse la banca anglo-cinese dietro - scrive il Sole 24 Ore - Ma così non era: anzi lo spregiudicato manager, classe 1966, ha pure usato il nome del colosso bancario per stampare documenti falsi”.

Dopo che a fronte di lauti investimenti a giugno 2020 non è arrivato il pagamento dei 30 milioni dovuti, a Conte e gli altri truffati non è rimasto che rivolgersi al Tribunale che “ha congelato 61 milioni di dollari di beni di Bochicchio e intimato il finanziere a restituire i soldi all’allenatore”.

A prescindere da come andrà a finire questa vicenda, resta da capire come Conte e pare anche altri vip abbiano deciso di affidare i loro soldi a una società così fumosa, attratti con ogni probabilità dai grandi guadagni promessi da Bochicchio.

Fonte Internet



La ricerca telematica dei beni del debitore

La ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare ai fini dell'esecuzione avviene su istanza del creditore, la procedura è disciplinata dall'art. 492 bis c.p.c., modificato dalla riforma Cartabia

* Ricerca telematica dei beni del debitore

* Dall'istanza all'accesso nelle banchi dati

* Pignoramento: esiti possibili

* Il pignoramento dei crediti e dei beni nella disponibilità di terzi

Ricerca telematica dei beni del debitore

 

La ricerca telematica dei beni del debitore è stata introdotta dal D.l. n. 132 del 12.09.2014, convertito nella legge n. 162 del 10.11.2014.

La norma di riferimento all'interno del codice di procedura civile è l'articolo 492 bis c.p.c, modificato dal decreto legislativo n. 149/2022, che ha dato attuazione alla riforma Cartabia del processo civile.

Questo strumento tutela il creditore perché nell'ambito della espropriazione forzata, lo facilita nella individuazione dei beni pignorabili del debitore per soddisfare le sue ragioni creditorie.

Dall'istanza all'accesso nelle banchi dati

 

Per procedere con la ricerca telematica dei beni da pignorare il creditore in possesso di un titolo esecutivo e di un precetto presentare un'istanza all'Ufficiale giudiziario del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, nella quale chiede che venga disposta una ricerca telematica al fine d'individuare i beni del debitore da pignorare.

L'istanza, che non può essere presentare prima che sia decorso il termine per adempiere indicato nel precetto (art. 482 c.p.c) e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, deve contenere l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'art. 547 c.p.c (dichiarazione del terzo) l'indirizzo di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato.

 

L'unico caso in cui il Presidente del Tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni del debitore prima che siano decorsi i termini suddetti è infatti l'ipotesi in cui vi sia pericolo nel ritardo.

Da quando il creditore propone l'istanza, il termine di cui all'art. 481 c.p.c (90 giorni di efficacia del precetto) viene sospeso fino:

* alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver potuto effettuare la ricerca telematica perchè mancavano i presupposti;

* al rigetto dell'istanza da parte del Presidente del Tribunale;

* alla comunicazione del verbale in cui l'U.g comunica al creditore tutte le banche dati interrogate e i risultati di dette interrogazioni.

In caso di sospensione del termine, il comma 10 dell'art. 492 bis dispone che, con nota di iscrizione a ruolo, al fine di rispettare i termini di cui all'art. 481 c.p.c, comma 1 (90 giorni di efficacia del precetto dalla sua notifica per iniziare l'esecuzione) il creditore depositi:

* l'istanza per la ricerca telematica;

* l'autorizzazione del Presidente quando prevista;

* la comunicazione del verbale con l'esito delle ricerche telematiche;

* la comunicazione dell'U.G contenente i motivi che gli hanno impedito di procedere alla ricerca telematica nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 492 bis c.p.c;

* il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha rigettato l'istanza.

L'accesso alle banche dati

L'ufficiale giudiziario accede con collegamento telematico diretto "ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti."

Concluse le operazioni di ricerca, come sopra accennato, l'Ufficiale Giudiziario redige un unico processo verbale in cui indica tutte le banche dati interrogate i relativi risultati di ricerca.

Pignoramento: esiti possibili

[

A questo punto l'Ufficiale Giudiziario, se ha rintraccio nel territorio di sua competenza i beni del debitore nei luoghi di proprietà di quest'ultimo, vi accede e procede al pignoramento.

Se invece i beni del debitore si trovano in altro luogo, che non è di competenza di quell'U.G, il creditore deve presentare un'istanza, nel termine di 15 giorni, all'Ufficiale Giudiziario del posto in cui i beni del debitore sono stati rinvenuti.

Nel presentare l'istanza, in cui chiede di procedere al pignoramento, il creditore deve anche essere munito della copia autentica del verbale da cui risultano gli esiti delle ricerche telematiche.

L'Ufficiale Giudiziario, se non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati, intima al debitore d'indicare, entro il termine di 15 giorni, il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita dall'art 388 c.p.

Il pignoramento dei crediti e dei beni nella disponibilità di terzi

[

L'Ufficiale Giudiziario che, tramite l'accesso ai luoghi del debitore, individua crediti o cose che si trovano nella disponibilità di terzi, notifica d'ufficio, se possibile a mezzo pec (art. 149 bis c.p.c), al debitore e al terzo il verbale per estratto contenente:

* l'indicazione del credito per cui si procede;

* il titolo esecutivo;

* il precetto;

* la PEC o il servizio elettronico di recapito certificato e qualificato del difensore del creditore;

* il domicilio eletto dal creditore o la sua residenza;

* l'invito al debitore "ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice";

* l'avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione nei termini di cui all'art. 492 c.p.c;

* l'avvertimento che l'opposizione è consentita prima della vendita e dell'assegnazione, a pena d' inammissibilità, tranne in casi particolari previsti dall'art. 492 c.p.c;

* l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute nei limiti stabiliti dall'art. 546 c.p.c.

Se l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose dello stesso, che tuttavia sono nella disponibilità di terze persone, allora l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni e i crediti scelti dal creditore.

Fonte internet



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Chi Siamo


L’agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.

La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.


L’agenzia IDFOX è stata fondata da Max Maiellaro.

Il fondatore vanta oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero; E' stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, e presso vari gruppi operanti in svariati settori, e ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia.


Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence. Specialisti del know-how, sono in grado di svolgere indagini su un'ampia varietà di casi, incluse le indagini più complesse.


Questa è la storia dell’agenzia L’Agenzia IDFOX

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 investigazioni legate a frodi, truffatori, promotori, agenti e vari soggetti che con raggiri pongono in essere condotte riconducibili a: irregolarità contabili, corruzione, concussione, appropriazione indebita, sottrazione di beni aziendali. 


Specializzati nelle investigazioni bancarie-patrimoniali- economiche-finanziarie in Italia ed Estero, compresi paradisi fiscali e conti offshore Idfox Since 1991.

Individuare l’esistenza di un rapporto bancario fornisce al creditore un’informazione rilevante per poter così eventualmente procedere alle azioni finalizzate al pignoramento, capitalizzando l’azione di recupero crediti. I dati forniti vengono reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio, e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. 


Conto corrente cointestato: si può pignorare e fino a che limite?

Il conto può essere pignorato entro la soglia del 50% e il debitore, se l’altro cointestatario non si oppone, ha la possibilità di prelevare il resto.


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L’agenzia IDFOX è apprezzata dai clienti per i risultati ottenuti, si distingue per la sua riservatezza, caratteristica fondamentale per le Indagini investigative professionali.

PROFESSIONALITA'

Tutte le investigazioni private ed aziendali, vengono svolte con la massima serietà e professionalità; con la raccolta di prove documentate (foto e/o video con impressa data e ora, forniamo inoltre ulteriore documentazione).

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L’impegno costante dimostrato e il continuo aggiornamento professionale, associato alle tecniche d’indagine applicate, tenuto conto del radicale mutamento dei tecnicismi investigativi, fanno dell’agenzia International Detectives IDFOX una società leader nel settore delle investigazioni private.

A Cosa Servono le Indagini Patrimoniali?

Le investigazioni commerciali, patrimoniali, finanziarie, economiche e bancarie, sono utili per il recupero dei crediti, solvibilità, eredità contese, rintraccio di eredi fino al sesto grado (Italia e Estero) e rintraccio di patrimoni occultati; svolgono altresì un ruole fondamentale nel rintraccio dei truffatori finanziari di BITCOIN.


Il  Regno Unito  a causa della Brexit  ( uscita dall'Unione europea) è diventato una ragnatela dei paesi offshore come Cayman, Bermuda, Isole Vergini  Britanniche, Gilbilterra ecc. ( per  occultare il flusso di capitali per fini illeciti)


Recentemente sono state sempre più le società di nuova costituzione "TRUFFALDINE" che propongono guadagni  vantaggiosi  per investimenti di Bitcoin, molte di queste sono situate  nel Regno Unito e paesi offshore come Cayman, Bermuda, Isole Vergini  Britanniche, Gilbilterra ecc. 


Il nostro consiglio è di diffidare da queste società e affidarsi SOLO A ENTI ISTITUZIONALI.

Attenzione alle truffe bancarie, ecco come difendersi:


Le truffe bancarie stanno diventando una minaccia sempre più insistente per i consumatori. Vista la crescente digitalizzazione dei servizi finanziari, risulta fondamentale proteggere i propri diritti e i propri interessi. 

Le truffe bancarie telefoniche sono in aumento e stanno diventando sempre più sofisticate, dato che i criminali cercano modi nuovi e inventivi per ingannare le loro vittime a rivelare informazioni sensibili.


Secondo una ricerca di Econmia, l l'attività fraudolenta costa al Regno Unito 190 miliardi di sterline all'anno e le truffe bancarie telefoniche sono aumentate del 178% nell'ultimo anno.


La ragione di questo massiccio aumento delle frodi bancarie telefoniche è che si tratta di un business così redditizio.


 Le perdite totali dovute a queste truffe sono arrivate a 236 milioni di sterline nel 2017, con 43.875 casi relativi a un totale di 42.837 vittime

In primo luogo, a fini preventivi, è importante conoscere quali sono le truffe bancarie più diffuse. 


Tra le truffe più comuni troviamo il phishing, i messaggi o le mail false, malware, truffe di investimento e frodi con carte di credito. La prima cosa da tenere in considerazione per proteggere i dati bancari e quelli personali è evitare di condividere informazioni sensibili, quali password, numeri di conto, codici di sicurezza attraverso mail oppure telefonate non verificate. Inoltre, è bene utilizzare sempre password diverse e complesse per tutti gli account e per proteggere i dispositivi attraverso antivirus/antimalware.


Un’ottima pratica al fine di difendersi dalle truffe è monitorare in maniera regolare i propri account bancari. Controlliamo settimanalmente, o mensilmente, i movimenti e le transazioni, al fine di individuare in maniera tempestiva attività sospette per riuscire a segnalarle subito alla banca.

Ti serve aiuto? 


Domande frequenti (FAQ)

  • Il fondo patrimoniale è pignorabile?

    I creditori possono pignorare i beni assegnati al fondo patrimoniale?


    con atto pubblico notarile I beni assegnati al fondo patrimoniale sono davvero esclusi dai tentativi di pignoramento che i creditori potrebbero avviare?


     Iniziamo a dire che:


    la legge precisa che tutti i beni che costituiscono il fondo patrimoniale sono pignorabili solamente per pagare debiti assunti per soddisfare esigenze familiari.


     Come si possono individuare, secondo la giurisprudenza, i debiti da considerare sorti per sostenere bisogni della famiglia?


     Eccome un elenco: debiti sorti per sostenere le spese indispensabili per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e l’incremento dei beni che fanno parte del fondo (ad esempio manutenzioni ordinarie della casa inclusa nel fondo);


     debiti assunti per affrontare le esigenze ordinarie della vita dei membri della famiglia, il loro mantenimento, il loro sviluppo ed il potenziamento delle loro capacità lavorative.pertanto se la famiglia ha un debito del tipo di quelli che abbiamo appena descritto, i creditori potranno eseguire il pignoramento dei beni assegnati al fondo patrimoniale.


    Se invece il debito nacque per esigenze estranee ai bisogni familiari, allora i creditori non potranno eseguire il pignoramento dei beni del fondo se conoscevano tale estraneità (spetterà al debitore provare al giudice che il creditore conosceva l’estraneità del debito rispetto alle esigenze di famiglia).

  • Cosa sono le polizze vita?

    Cosa sono le polizze vita?


    L’assicurazione sulla vita (detta anche polizza vita) è il contratto con cui una parte (assicuratore), dietro il pagamento di un premio da parte di un soggetto (contraente-assicurato), si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un altro soggetto (beneficiario) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana dell’assicurato.


    In molti casi, nelle assicurazioni vita, sono contenute garanzie complementari che prevedono la copertura di altri rischi (ad esempio: invalidità, malattia, spese mediche, non autosufficienza).


    Quanti tipi di polizze vita ci sono?


    La tradizionale funzione dell’assicurazione sulla vita è di natura assicurativa: si tratta in questo caso di una garanzia per il rischio di morte di colui che porta a casa il reddito più alto. 


    Le polizze vita però possono anche avere una natura previdenziale. In questo caso, la polizza serve per garantire a sé e/o alla propria famiglia una rendita o un capitale, assicurandosi in questo modo una pensione integrativa.


    La polizza vita può infine avere una funzione di risparmio e di investimento: nel mercato assicurativo si sono gradualmente affermati tipi di prodotti nei quali è sempre più marcata la componente finanziaria. 


    Vantaggi delle polizze vita


    I principali vantaggi della stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, oltre a quelli di natura fiscale, derivano dal fatto che le somme dovute dall’assicuratore (capitale o rendita) al contraente o al beneficiario:


    • non rientrano nell’asse ereditario: questo significa che il beneficiario della polizza può anche rinunciare all’eredità senza perdere il premio della polizza vita.
    • sono impignorabili e insequestrabili salvo quando si commette un reato;
    • in caso di fallimento del contraente o del beneficiario si ritengono escluse dallo spossessamento fallimentare. Il contratto di assicurazione può continuare con il fallito e il fallimento non scioglie il contratto. 
  • Cosa sono le polizze linked?

    Cosa sono le polizze linked?


    Come detto, alcune polizze vita sono vere e proprie forme di investimento. In questo caso, vengono dette polizze linked, vale a dire contratti di assicurazione le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni oppure a indici o ad altri valori di riferimento (ramo III).


    Si tratta, in pratica, di prodotti che combinano la componente assicurativa con una sorta di valorizzazione del risultato economico nel tempo.


    In questi contratti, dunque, la prestazione dell’assicurazione non è determinata al momento della conclusione del contratto, ma può variare nel tempo in base alle fluttuazioni di un bene oggetto di contrattazioni sul mercato finanziario.

  • Polizza vita: può essere pignorata?

    Inizialmente nate con lo scopo di tutelare la famiglia dal rischio di morte del componente economicamente più importante, oggi le polizze vita si sono evolute in veri e propri strumenti di investimento. Questo mutamento della natura, da previdenziale a speculativa, ha posto un dubbio: «La polizza vita può essere pignorata?».


    Sulla questione si è già espressa la Cassazione con alcune sentenze che dimostrano un forte adeguamento ai tempi. 


    Le polizze vita sono pignorabili?


    Vediamo ora se la polizza vita può essere pignorata. L’articolo 1923 del Codice civile stabilisce quanto segue: «Le somme dovute dall’assicuratore, in relazione ad una assicurazione sulla vita, al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare».


    Questa norma farebbe quindi pensare che, in generale, tutte le polizze vita sono impignorabili. Ma non è così. I giudici infatti ritengono che le polizze linked, attesa la loro particolarità rispetto ai tradizionali contratti di assicurazione sulla vita, siano invece pignorabili. 


    Secondo la Cassazione, se la polizza vita, in concreto, non ha natura previdenziale ma scopo speculativo, può essere soggetta a pignoramento e a sequestro sia preventivo che conservativo. Si tratterebbe infatti di una forma di investimento finanziario, non meritevole delle garanzie riservate dal citato articolo 1923 del Codice civile alle altre polizze vita tradizionali.


    Come stabilire se la polizza vita è pignorabile?


    A questo punto, per stabilire se la polizza vita è pignorabile, bisogna individuare con precisione la sua natura e comprendere se è previdenziale o speculativa. Solo in questo secondo caso, come detto, essa sarebbe sequestrabile e pignorabile. 


    Secondo alcuni giudici, gli elementi che dovrebbero portare il risparmiatore a ritenere di avere tra le mani un prodotto non previdenziale sono la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il riscatto, la corresponsione del premio in unica soluzione, anziché con versamenti frazionati nel tempo, la durata fissa del contratto, la redditività determinata esclusivamente dal rendimento finanziario del valore di riferimento.


    Si segnala, a riguardo, una pronuncia della Cassazione del 2017 a norma della quale può essere sequestrabile la somma riscattata di una polizza sulla vita se contratta per finalità finanziarie e non previdenziali. In particolare, la Corte sostiene che: «Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario».


    Anche la giurisprudenza di primo e secondo grado ha ormai sposato questo indirizzo. Secondo il tribunale di Brescia: «I crediti derivanti da polizze assicurative miste quali le c.d. polizze unit linked non sono assoggettabili ad azioni esecutive, nella fase di accumulo del montante. In un contratto di assicurazione sulla vita c.d. multiramo, caratterizzato dalla combinazione di tre prodotti, il prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked , caratterizzato dal fatto che il rendimento dipende dall’andamento dell’investimento sottostante in quote OICR o fondi interni, rientra a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, anche alla luce delle norme europee (Reg. n. 1286/2014 e Direttiva 2016/97 ) e, pertanto, non può essere sottoposto ad esecuzione (nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione alla procedura esecutiva presso terzi, relativamente al pignoramento di crediti derivanti dalla sottoscrizione di polizze unit-linked)».

  • Cos'è un fondo patrimoniale?

    Il fondo patrimoniale è una sorta di schermo, una campana di vetro che si realizza con un atto notarile e che serve a proteggere i beni immobili, auto, moto e titoli di credito da eventuali pignoramenti. In buona sostanza, tutti i beni inseriti (idealmente, visto che si tratta solo di una protezione giuridica e non materiale) nel fondo patrimoniale vengono vincolati ai bisogni della famiglia e, pertanto, non possono essere aggrediti dai creditori. Ma con alcune eccezioni. Eccole.



    Data di costituzione del fondo patrimoniale


    Innanzitutto, per poter "funzionare", il fondo patrimoniale deve essere stato costituito prima della nascita del debito; il fondo realizzato dopo, anche se prima della morosità, non è opponibile al creditore.


    Facciamo due esempi per comprendere meglio la questione. Una persona non paga l'Irpef del 2019. Qualche mese dopo realizza un fondo patrimoniale, confortato dal fatto di non aver ancora ricevuto alcun avviso di accertamento o cartelle esattoriali. In realtà, il fondo non è utile poiché il debito è già sorto.


    Allo stesso modo, immagina che una persona contragga un mutuo con una banca e paghi regolarmente le rate. In questo frangente stipula un fondo patrimoniale. Due anni dopo viene licenziato e interrompe i versamenti. Anche qui il fondo patrimoniale non lo tutela visto che è stato costituito dopo la nascita del debito anche se quando ancora era in regola coi pagamenti.


    Anche il fondo costituito prima della nascita del debito, però, è traballante. Esso diventa definitivo solo dopo cinque anni. Prima di tale momento, infatti, il creditore può farlo dichiarare inefficace - con la cosiddetta azione revocatoria - se dimostra che il debitore, una volta costituito il fondo, si è spogliato di tutti i propri beni e ha lasciato i creditori senza alcuna garanzia.


    Ad esempio, una persona proprietaria di una sola casa, inserita nel fondo patrimoniale, e un debito di 100mila euro può essere soggetta a revocatoria. Viceversa, una persona proprietaria di tre case, una sola delle quali inserita nel fondo, e un debito di 200mila euro non può subire la revocatoria.


    In buona sostanza, il fondo può essere sottoposto per cinque anni all'azione revocatoria se il creditore dimostra che il debitore vi ha fatto ricorso allo scopo di truffarlo e di sottrargli i beni suscettibili di pignoramento.


    I bisogni della famiglia


    Il fondo patrimoniale non tutela dai debiti contratti per i bisogni della famiglia, anche se sorti dopo la sua costituzione. Solo i debiti derivanti da spese voluttuarie (ad esempio viaggi, auto di lusso, svago, ecc.) o per scopi di investimento non consentono il pignoramento dei beni del fondo.


    Quindi, ad esempio, se una persona non paga il condominio - trattandosi di oneri collegati alla casa e quindi a un bisogno familiare - il fondo patrimoniale può essere aggredito; lo stesso dicasi per i debiti contratti per vestiario, automobile, ecc.

  • Il fondo patrimoniale protegge dai debiti fiscali?

    Molti contribuenti hanno fatto ricorso al fondo patrimoniale proprio per mettersi al riparo dai possibili debiti derivanti dagli inadempimenti fiscali. Così, chi aveva un fondo ha spesso tralasciato di versare le imposte come Irpef, Iva, ecc.


    Proprio per mettere argine a questo fenomeno evasivo, la giurisprudenza della Cassazione ha sposato una interpretazione molto rigorosa: i debiti fiscali si devono ritenere contratti per "bisogni familiari"; quindi, anche se sorti dopo la costituzione del fondo, possono ugualmente consentire il pignoramento della casa.


    Risultato: la casa con il fondo patrimoniale è pignorabile da Agenzia Entrate Riscossione e da qualsiasi altro agente della riscossione anche se il fondo è stato costituito in epoca anteriore alla notifica della cartella o alla nascita del debito stesso.


    Questo vale tanto per le imposte collegate all'attività lavorativa (ad esempio Iva, Ires, Irpef) che per quelle indirette (ad esempio Imu, Tasi, Tari, ecc.). Del resto il lavoro è rivolto a ottenere un guadagno e questo - non c'è dubbio - è un mezzo di sostentamento della famiglia.


    Addirittura la Cassazione ha ritenuto legittimo l'esecuzione sul fondo patrimoniale per debiti derivanti da multe per violazioni del Codice della strada e da contributi insoluti.


    Lo stesso discorso vale ovviamente, ed a maggior ragione, per l'ipoteca: questa infatti, non essendo un atto dell'esecuzione forzata ma solo una misura cautelare, può ben essere iscritta sugli immobili conferiti in fondo patrimoniale.


    Di recente la Cassazione ha detto che è anche sequestrabile l'immobile del presunto evasore anche se costituito in un fondo patrimoniale.

  • Chi mette al riparo la casa nel fondo patrimoniale può evitare il pignoramento?

    Hai ricevuto numerose cartelle di pagamento e ora il tuo debito con l'Agenzia Entrate Riscossione ha superato 120mila euro. Temi pertanto di subire un pignoramento immobiliare. Per fortuna, qualche anno fa, su consiglio di un buon notaio, hai stipulato un fondo patrimoniale e, all'interno, vi hai inserito la casa. Ora ritieni di essere protetto da tale garanzia e non temi più i solleciti di pagamento o le ipoteche. Ma è davvero così? 


    In caso di debiti fiscali, il fondo patrimoniale tutela? 


    Purtroppo devo darti una brutta notizia: nonostante i numerosi limiti al pignoramento immobiliare introdotti nel 2013 nei confronti dell'agente della riscossione, tra questi non viene menzionato il fondo patrimoniale. Peraltro, anche la recente giurisprudenza ritiene che il fondo patrimoniale è aggredibile quando si tratta di debiti di natura fiscale. Ciò nonostante esistono altre forme di tutela alle quali puoi aggrappare le tue speranze. 


    Resta il fatto che, con o senza fondo patrimoniale, l'esattore è tenuto a rispettare tutti gli altri limiti relativi al pignoramento immobiliare. E pertanto:


    * l'ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20mila euro;


    * il pignoramento può essere avviato solo se il debito supera 120mila euro e la somma del valore di tutti gli immobili del debitore supera 120mila euro;


    * il pignoramento non può mai essere avviato - a prescindere dall'entità del debito - sulla "prima casa" ossia sull'unico immobile di proprietà del contribuente, a condizione che sia adibito a civile abitazione e luogo di residenza, non di lusso.

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