Siamo specializzati nelle indagini patrimoniali, economiche, finanziarie e bancarie in Italia ed Estero, compreso paradisi fiscali e offshore. Since 1991.
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Le investigazioni commerciali, patrimoniali, finanziarie, economiche, bancarie, sono utili per il recupero dei crediti, solvibilità,_eredità contese e rintraccio di patrimoni occultati, nonché al rintraccio degli eredi sino al sesto grado sia in Italia che all'Estero.
Siamo specializzati a smascherare Frodi, truffatori, promotori, agenti e vari soggetti che con raggiri mettono in atto truffe, frodi, irregolarità contabili, corruzione, concussione, l’appropriazione indebita, sottrazione beni aziendali e, spariscono con il malloppo. Le società sono sempre piu a rischio di truffe, frodi esterne ed interne, irregolarità contabili, concussione, corruzione e appropriazione indebita.
NOI LI TROVIAMO!!
FATTI NON PAROLE!!!
Individuare l’esistenza di un rapporto bancario fornisce al creditore un’informazione rilevante per poter così eventualmente procedere alle azioni finalizzate al pignoramento, capitalizzando l’azione di recupero crediti. I dati forniti vengono reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio, e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196.
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Segreto bancario addio, in arrivo dati bancari da 60 Stati
NUOVE NORME PER IL RECUPERO CREDITO IN UE
5 settembre 2017:
Tramonta il segreto bancario. A partire dal 30 settembre 2017, il nostro Paese comunicherà alle autorità finanziarie di 85 Paesi i dati bancari ai fini fiscali della clientela non residente; ne riceverà anche dall'estero, ma, almeno per ora, solo da 60 Paesi. E' in questi giorni che sta entrando in azione l'accordo, noto come Common reporting standard e la Direttiva europea sulla cooperazione amministrativa che vincolano 101 Stati allo scambio automatico delle informazioni bancarie.
"Siamo di fronte a una svolta epocale spiega", ha detto al Corriere Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle Finanze, "non cade di fatto solo il segreto bancario in molti Paesi, ma dal 2018 l'attività dei paradisi fiscali sarà fortemente ridimensionata. Ora si tratterà di sfruttare al meglio, nella lotta all'evasione, la massa di dati che sarà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Lo scambio automatico non riguarda ancora tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi e l'individuazione dei beneficiari dei conti intestati a entità non trasparenti è ancora problematica".
Molti di questi sviluppi hanno tratto dallo scandalo dei Panama Papers dell'anno scorso, una nuova spinta propulsiva, rendendo la vita più difficile a chi cerca riparo nei paradisi fiscali. Per piccoli Paesi come San Marino, da qualche anno uscito dal club dei "cattivi", conformarsi a norme trasparenti ha portato, dal 2009, ha perdere il 60% dei depositi bancari. E' l'altra faccia della medaglia.
Per gli italiani che non hanno conti all'estero, sottolinea il dg dell'Abi, Giovanni Sabatini, le ultime novità non cambieranno nulla rispetto a prima: "Gli accordi internazionali, è necessario ripeterlo, riguardano solo gli scambi di informazioni per i conti detenuti da non residenti. Nonostante i passi avanti, rimane comunque una notevole differenza fra chi il segreto non lo ha mai avuto" come l'Italia, dice Sabatini, "e chi, con riluttanza, comincia a smantellarlo adesso".
Fonte Internet
Dal 27/01/2017 - E' entrato in vigore il 18 gennaio 2017 il Regolamento CE n. 655/2014 che consente ai creditori di ottenere un sequestro conservativo al fine di pignorare i depositi in conto corrente tenuto in altro Stato membro.
Il nuovo strumento, noto anche con l'acronimo inglese EAPO, prevede che nel caso di mancati pagamenti una società possa rivolgersi alla magistratura del paese del debitore, la quale potrà emettere un ordine valido in tutto il territorio dell'Unione, restano esclusi Regno Unito e Danimarca.
La decisione giudiziaria deve giungere entro 10 giorni dalla richiesta, in modo che il denaro non possa essere spostato facilmente presso altra banca o paese, e costringerà le autorità nazionali del paese in cui il debitore ha la propria banca a congelare la somma al fine di poter garantire il pagamento,
Il recupero del denaro dovrebbe essere quindi più rapido, meno costoso e più efficiente. E' prevista infatti un unica procedura ed un intervento limitato dei legali.
Infine é importante sottolineare che le nuove regole prevedono che la società debitrice non venga informata dalla magistratura del fatto che il suo conto bancario è in procinto di essere bloccato, sempre per evitare che l'azienda trasferisca denaro all'estero o in un altro istituto di credito.
Sì al sequestro conservativo di conti correnti nell'ambito dell'Unione Europea
E' ancora diffusa la convinzione che - nel caso di controversie transfrontaliere o per sfuggire ai creditori - sia sufficiente trasferire i fondi su un conto all'estero.
Non è così: nel caso di conti accesi nell'ambito dell'Unione Europea, è in vigore da un anno (dal 17.01.2017) il Regolamento UE n. 655/2014, che consente al creditore di "bloccare", in via cautelare, i fondi sui conti correnti in ambito UE in attesa della decisione sul merito.
Nuova Disposizione: Regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Osservazioni.
Il regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per le somme detenute - dal debitore o in suo nome - in un conto bancario tenuto in uno Stato membro.
L'ordinanza è valida fino a concorrenza dell’importo specificato ed è finalizzata a impedire che, con il trasferimento o il prelievo, il debitore comprometta la successiva esecuzione del creditore.
Si tratta di una misura cautelare che permette di "congelare" la situazione fino a che, nei casi transnazionali, vi sia una decisione sul merito.
Di seguito i primi articoli che definiscono oggetto, ambito di applicazione e definizione dei casi transnazionali, seguiti dal link al testo completo del regolamento.
Testo della nuova disposizione.
REGOLAMENTO (UE) N. 655/2014
Istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Vigente al: 09-03-2018
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro.
2. Dell’ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all’articolo 3, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
c) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;
d) la sicurezza sociale;
e) l’arbitrato.
3. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto, né ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
4. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie.
Articolo 3 - Casi transnazionali
1. Ai fini del presente regolamento, un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:
a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all’articolo 6; o
b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.
2. La data di riferimento per stabilire se un caso sia transnazionale è la data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso l’autorità giudiziaria competente ad emettere l’ordinanza di sequestro conservativo.
Fine fonte internet
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Investigazioni finanziare e bancarie
Le indagini per il rintraccio di un istituto bancario / postale vengono svolte nel pieno rispetto delle leggi e della normativa sulla privacy e, consentono di effettuare pignoramenti presso terzi . L’Agenzia IDFOX SRL è specializzata nelle indagini patrimoniali e bancarie e sono utili per chi deve recuperare il proprio credito in via giudiziale o stragiudiziale.
NEWS da oggi 5 luglio 2017
Addio ai libretti al portatore. Da oggi - con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 - è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito nominativi mentre è vietata l'apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima. Banche e uffici postali, in pratica, potranno proporre ai risparmiatori solo libretti su cui ci sarà l'obbligo di identificazione del titolare.
FINALMENTE E' FINITO IL SEGRETO BANCARIO
Addio Lugano bella, la festa è finita. Il caveau dove Gianstefano Frigerio nascondeva oltreconfine le mazzette dell'Expo, i presunti magheggi elvetici di Giancarlo Galan con i soldi del Mose e le "ragazze" - alias i conti cifrati sul Ceresio - sono gli ultimi colpi di coda di un mondo che non ci sarà più. Europa e America hanno alzato il tiro sui 2mila miliardi di euro parcheggiati dagli stranieri nelle banche rossocrociate. BANCHE SVIZZERE
E Berna ha alzato bandiera bianca: il segreto bancario - l'ombrello sotto cui oligarchi, emiri, dittatori, trafficanti d'armi ed evasori di tutti i continenti hanno nascosto i loro sudati risparmi - è saltato nel 2017. Il conto alla rovescia, mille giorni passano velocemente, è iniziato. E il cerino, in attesa del D-Day, è rimasto in mano alle migliaia di nostri compatrioti che nell'ultimo mezzo secolo hanno accumulato una fortuna, si dice fino a 150 miliardi, nelle casseforti della Confederazione.
"L'era del "nero" italiano nascosto in Svizzera è finita", certifica tranchant l'exprocuratore capo di Lugano Paolo Bernasconi. Tra tre anni gli 007 del fisco del Belpaese potranno chiedere e ottenere senza troppe difficoltà gli estratti conto "made in Italy" dalle banche elvetiche. E i protagonisti della grande fuga (di capitali) - terrorizzati all'idea della glasnost rossocrociata - non sanno bene che pesci pigliare.
La prima mossa è stata correre sul luogo del delitto per capire come muoversi. "Qui da noi è scattata da mesi l'operazione fuggifuggi dei soldi tricolori", testimonia il magistrato di Pizza Connection. Piovono le richieste di appuntamenti a legali e consulenti ("nel nostro studio è un pellegrinaggio"). Alla fine però tutti si devono arrendere alla realtà: riportare i soldi in Italia - o provare a trasferirli nei pochi paradisi fiscali sfuggito ai Cerberi dell'Ocse - rischia oggi di essere più complicato delle peripezie passate a suo tempo per trasferirli in Canton Ticino.
Fonte Internet
La legge sulla privacy affronta il tema della effettiva necessità del consenso del debitore per la comunicazione di dati patrimoniali al creditore. Il garante nel provvedimento richiede il consenso ma tutto ciò rende molto difficile la vita al creditore e può incentivare il debitore a non pagare. C’è però una strada per ritenere superato l’obbligo del consenso: l’art. 23 del codice della privacy esonera dall’obbligo del consenso nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o dal contratto. L’artt. 23 del codice della privacy esonera dall’obbligo del consenso nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o dal contratto. Il debitore è obbligato a pagare in virtù del contratto e, in base all’art. 2740 del codice civile, è obbligato a rispondere dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Debiti in genere e debiti fiscali: il fondo patrimoniale tutela?
Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento dall'Agenzia Entrate: chi mette al riparo la casa nel fondo patrimoniale può evitare il pignoramento?
Hai ricevuto numerose cartelle di pagamento e ora il tuo debito con l'Agenzia Entrate Riscossione ha superato 120mila euro. Temi pertanto di subire un pignoramento immobiliare. Per fortuna, qualche anno fa, su consiglio di un buon notaio, hai stipulato un fondo patrimoniale e, all'interno, vi hai inserito la casa. Ora ritieni di essere protetto da tale garanzia e non temi più i solleciti di pagamento o le ipoteche. Ma è davvero così? In caso di debiti fiscali, il fondo patrimoniale tutela? Purtroppo devo darti una brutta notizia: nonostante i numerosi limiti al pignoramento immobiliare introdotti nel 2013 nei confronti dell'agente della riscossione, tra questi non viene menzionato il fondo patrimoniale. Peraltro, anche la recente giurisprudenza ritiene che il fondo patrimoniale è aggredibile quando si tratta di debiti di natura fiscale. Ciò nonostante esistono altre forme di tutela alle quali puoi aggrappare le tue speranze. Cerchiamo di vedere come stanno le cose.
Indice
* 1 Cos'è un fondo patrimoniale?
o 1.1 Data di costituzione del fondo patrimoniale
o 1.2 I bisogni della famiglia
* 2 Il fondo patrimoniale protegge dai debiti fiscali?
* 3 Fondo patrimoniale costruito dopo il ricevimento delle cartelle
* 4 Pignoramento del fondo patrimoniale: quando?
Cos'è un fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è una sorta di schermo, una campana di vetro che si realizza con un atto notarile e che serve a proteggere i beni immobili, auto, moto e titoli di credito da eventuali pignoramenti. In buona sostanza, tutti i beni inseriti (idealmente, visto che si tratta solo di una protezione giuridica e non materiale) nel fondo patrimoniale vengono vincolati ai bisogni della famiglia e, pertanto, non possono essere aggrediti dai creditori. Ma con alcune eccezioni. Eccole.
Data di costituzione del fondo patrimoniale
Innanzitutto, per poter "funzionare", il fondo patrimoniale deve essere stato costituito prima della nascita del debito; il fondo realizzato dopo, anche se prima della morosità, non è opponibile al creditore.
Facciamo due esempi per comprendere meglio la questione. Una persona non paga l'Irpef del 2019. Qualche mese dopo realizza un fondo patrimoniale, confortato dal fatto di non aver ancora ricevuto alcun avviso di accertamento o cartelle esattoriali. In realtà, il fondo non è utile poiché il debito è già sorto.
Allo stesso modo, immagina che una persona contragga un mutuo con una banca e paghi regolarmente le rate. In questo frangente stipula un fondo patrimoniale. Due anni dopo viene licenziato e interrompe i versamenti. Anche qui il fondo patrimoniale non lo tutela visto che è stato costituito dopo la nascita del debito anche se quando ancora era in regola coi pagamenti.
Anche il fondo costituito prima della nascita del debito, però, è traballante. Esso diventa definitivo solo dopo cinque anni. Prima di tale momento, infatti, il creditore può farlo dichiarare inefficace - con la cosiddetta azione revocatoria - se dimostra che il debitore, una volta costituito il fondo, si è spogliato di tutti i propri beni e ha lasciato i creditori senza alcuna garanzia.
Ad esempio, una persona proprietaria di una sola casa, inserita nel fondo patrimoniale, e un debito di 100mila euro può essere soggetta a revocatoria. Viceversa, una persona proprietaria di tre case, una sola delle quali inserita nel fondo, e un debito di 200mila euro non può subire la revocatoria.
In buona sostanza, il fondo può essere sottoposto per cinque anni all'azione revocatoria se il creditore dimostra che il debitore vi ha fatto ricorso allo scopo di truffarlo e di sottrargli i beni suscettibili di pignoramento.
I bisogni della famiglia
Il fondo patrimoniale non tutela dai debiti contratti per i bisogni della famiglia, anche se sorti dopo la sua costituzione. Solo i debiti derivanti da spese voluttuarie (ad esempio viaggi, auto di lusso, svago, ecc.) o per scopi di investimento non consentono il pignoramento dei beni del fondo.
Quindi, ad esempio, se una persona non paga il condominio - trattandosi di oneri collegati alla casa e quindi a un bisogno familiare - il fondo patrimoniale può essere aggredito; lo stesso dicasi per i debiti contratti per vestiario, automobile, ecc.
Il fondo patrimoniale protegge dai debiti fiscali?
Molti contribuenti hanno fatto ricorso al fondo patrimoniale proprio per mettersi al riparo dai possibili debiti derivanti dagli inadempimenti fiscali. Così, chi aveva un fondo ha spesso tralasciato di versare le imposte come Irpef, Iva, ecc.
Proprio per mettere argine a questo fenomeno evasivo, la giurisprudenza della Cassazione ha sposato una interpretazione molto rigorosa: i debiti fiscali si devono ritenere contratti per "bisogni familiari"; quindi, anche se sorti dopo la costituzione del fondo, possono ugualmente consentire il pignoramento della casa.
Risultato: la casa con il fondo patrimoniale è pignorabile da Agenzia Entrate Riscossione e da qualsiasi altro agente della riscossione anche se il fondo è stato costituito in epoca anteriore alla notifica della cartella o alla nascita del debito stesso.
Questo vale tanto per le imposte collegate all'attività lavorativa (ad esempio Iva, Ires, Irpef) che per quelle indirette (ad esempio Imu, Tasi, Tari, ecc.). Del resto il lavoro è rivolto a ottenere un guadagno e questo - non c'è dubbio - è un mezzo di sostentamento della famiglia.
Addirittura la Cassazione ha ritenuto legittimo l'esecuzione sul fondo patrimoniale per debiti derivanti da multe per violazioni del Codice della strada e da contributi insoluti.
Lo stesso discorso vale ovviamente, ed a maggior ragione, per l'ipoteca: questa infatti, non essendo un atto dell'esecuzione forzata ma solo una misura cautelare, può ben essere iscritta sugli immobili conferiti in fondo patrimoniale.
Di recente la Cassazione ha detto che è anche sequestrabile l'immobile del presunto evasore anche se costituito in un fondo patrimoniale.
Fondo patrimoniale costruito dopo il ricevimento delle cartelle
Se è vero che il fondo patrimoniale non tutela dai debiti fiscali e dalle cartelle esattoriali quando costituito prima della nascita dei debiti stessi, ciò vale a maggior ragione quando viene creato dopo. Anzi, in tale ipotesi scatta anche il reato di "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte" se la morosità attiene a Irpef o Iva e supera 50mila euro.
Pignoramento del fondo patrimoniale: quando?
Resta tuttavia il fatto che, con o senza fondo patrimoniale, l'esattore è tenuto a rispettare tutti gli altri limiti relativi al pignoramento immobiliare. E pertanto:
* l'ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20mila euro;
* il pignoramento può essere avviato solo se il debito supera 120mila euro e la somma del valore di tutti gli immobili del debitore supera 120mila euro;
* il pignoramento non può mai essere avviato - a prescindere dall'entità del debito - sulla "prima casa" ossia sull'unico immobile di proprietà del contribuente, a condizione che sia adibito a civile abitazione e luogo di residenza, non di lusso.
Premesso quanto sopra, c’è un obbligo contrattuale e giuridico e quindi risultati delle indagini bancarie e finanziarie possono essere forniti senza consenso, poiché sono richieste per la tutela giudiziaria di diritti e per azioni pre e post contenzioso.
L’agenzia IDFOX SRL, è specializzata nelle investigazioni private ed aziendali, indagini finanziarie, indagini bancarie, visure catastali, visure ipotecarie, visura aci/pra, rintraccio persone, ricerca atti e certificati, visura cointeressenze in attività commerciali e rintraccio eredi.
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Di seguito riportiamo i paesi (paradisi fiscali e off shore) con cui operiamo:
Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia.
DI SEGUITO ALCUNI PAESI CON CUI OPERIAMO:
Europa:
Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Lussemburgo, Italia, Croazia, Moldavia, Ungheria, Romania, Turchia, Israele, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia, Albania, Slovenia, Serbia, Polonia, Lituania, Estonia, Russia ed ex Repubblica URSS - Londra, Madrid, Amsterdam, Berlino, Ginevra, Zurigo, Bucarest, Praga, Varsavia, Mosca, Zagabria, Budapest Istanbul, Tel Aviv,
America nord / centro / sud
Stati Uniti d’America, Messico, Cuba, Cile, Costa Rica, Repubblica Domenicana, Giamaica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia, Peru, Brasile, Bolivia, Argentina.
Asia e Sud Est Asiatico
India, Repubblica di Singapore, Tailandia, Cambogia, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Vietnam, Filippine.
Nelle Città:
Los Angeles, New York, Città del Messico, L’Avana, Santiago, San José, Santo Domingo, Kingston, Città del Guatemala, Tegucigalpa, Managua, Panama, Caracas, Bogotá, Lima, Rio De Janeiro, San Paolo, Bahia, Sucre, Buenos Aires. Bombay, Singapore, Bangkok, Phnom Penh, Hong Kong, Tokyo, Seul, Saigon, Hanoi, Manila.
PARADISI FISCALI
BAHAMAS, BARBUDA E BRUNEI - GIBUTI, GRENADA, GUATEMALA, ISOLE COOK, ISOLE MARSHALL ISOLE VERGINI STATUNITENSI, KIRIBATI - LIBANO E LIBERIA - NAURU, NEVIS, NUOVA CALEDONI, MACAO E MALDIVE - OMAN - POLINESIA FRANCESE - TONGA E TUVALU, SALOMONE, SAMOA, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT E GRENADINE, SANT’ELENA, SARK, SAINT KITTS,VANUATU,PANAMA BARBADOS, BELIZE E BERMUDA - CILE - DOMINCA – INDIA,ALDERNEY, ANDORRA, ANGUILLA, EX ANTILLE OLANDESI E ARUBA,CAYMAN E COSTA RICA – NIUE - EMIRATI ARABI UNITI, FILIPPINE, GINILTERRA E GUERNSEY, HERM E HONG KONG,ISOLA DI MAN, ISOLE CAYMAN, ISOLE TURKS E CAICOS, ISOLE VERGINI BRITANNICHE,JERSEY, LIECHTENSTEIN E LUSSEMBURGO, MALESIA, MAURITIUS E MONTSERRAT, PRINCIPATO DI MONACO, SAN MARINO, SINGAPORE E SVIZZERA, SEYCHELLES, URUGUAY,TRINIDAD ,TOBAGO, CITTA DEL VATICANO, MONTECARLO, PANAMA e Isole CAYMAN
Nonostante alcuni paesi fanno parte della “BLACK LIST”, ci sono tanti italiani che continuano ad intrattenere rapporti con istituti di credito e fiduciarie.
Black List
BAHAMAS, BARBUDA e BRUNEI;
GIBUTI, GRENADA e GUATEMALA;
ISOLE COOK, ISOLE MARSHALL e ISOLE VERGINI STATUNITENSI;
KIRIBATI;
LIBANO e LIBERIA;
MACAO e MALDIVE;
NAURU, NEVIS e NUOVA CALEDONIA;
OMAN;
POLINESIA FRANCESE;
SALOMONE, SAMOA, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT e GRENADINE, SANT’ELENA, SARK, SAINT KITTS;
TONGA e TAVALU;
VANUATU.
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